Circolare AdE 14/E del 17-06-19, Data da indicare in fattura
Con la circolare 14/E del 17/6/2019 l’Agenzia delle Entrate si è espressa su alcuni punti critici legati ad alcuni aspetti della Fatturazione Elettronica.
In particolare è stato trattato il tema della “data” da indicare in fattura, che nel caso delle fatture differite riepilogative poteva implicare delle criticità nelle logiche di attribuzione e nei flussi operativi attualmente in uso.
La circolare, anche se presenta alcuni passaggi che si prestano ad interpretazioni ambigue, pare non introduca particolari novità nelle procedure di emissione fatture:
– per le fatture immediate la data da indicare nella fattura è quella di effettuazione dell’operazione (con 10 gg di tempo per la trasmissione/emissione a Sdi, portato a 12 gg se confermato con il DL Crescita in approvazione al Senato in questi giorni)
– per le fatture differite riepilogative la data indicata dall’Agenzia delle Entrate è quella dell’ultima operazione effettuata (DDT), ma va da sé che non dovrebbero esserci problemi a datare la fattura differita l’ultimo giorno del mese di competenza, visto che in ogni caso le fatture contengono i riferimenti ai singoli DDT riepilogati e il mese di attribuzione rimane quello corretto come competenza IVA.
- La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione, ma gli esempi indicati nella circolare hanno generato diversi dubbi su quale data indicare nel documento: l’Agenzia ha indicato che “può” essere valorizzata con la data dell’ultimo ddt e anche se l’interpretazione della stampa specializzata è quella di un “obbligo”, rimangono dei dubbi interpretativi che portano a definirla come possibilità, mantenendo valide le consuete modalità di fatturazione (indicare come data fattura uno qualsiasi dei giorni che intercorrono dalla data dell’ultimo DDT fino al 15 del mese successivo).