Fattura elettronica: FAQ agenzia delle entrate – emissione fattura
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.
Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo SdI.
Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.